Franchigie, massimali e valutazione del danno: cosa cambia con la polizza catastrofale obbligatoria per le Imprese
5/23/20254 min read
L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per le calamità naturali per le imprese italiane segna un cambiamento significativo nella gestione del rischio del nostro sistema produttivo. Questo nuovo quadro normativo, pur mirando a una maggiore resilienza e a una ripresa più rapida delle attività economiche, introduce specifici meccanismi relativi a franchigie, massimali e valutazione del danno che le imprese devono conoscere a fondo per navigare efficacemente questo obbligo.
Franchigie e Scoperti: La Parte del Danno a Carico dell'Assicurato
Nel contesto assicurativo, la "franchigia" e lo "scoperto" rappresentano quella parte del danno che rimane a carico dell'assicurato. La nuova normativa sulla polizza catastrofale obbligatoria ne disciplina l'applicazione con criteri specifici in base alla somma assicurata:
Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro: Le polizze possono prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Per somme assicurate superiori a 30 milioni di euro o per le "grandi imprese": La determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è lasciata alla libera negoziazione tra le parti. Le grandi imprese sono definite come quelle con un fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti.
È importante notare che i valori esatti delle franchigie e degli scoperti non sono generalmente specificati nelle condizioni generali della polizza, ma vengono fissati al momento della stipula del contratto e indicati nel modulo di polizza. Alcune polizze possono anche prevedere limitazioni distinte per tipo di bene assicurato o per tipo di spesa indennizzata.
Massimali o Limiti di Indennizzo: Il Tetto della Copertura
Il "massimale di polizza" è l'importo massimo che l'assicurazione si impegna a risarcire per ogni sinistro. Anche per i massimali, la legge stabilisce limiti minimi e modalità di applicazione differenziate:
Per somme assicurate fino a 1 milione di euro: Il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata.
Per somme assicurate da 1 milione a 30 milioni di euro: Il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.
Per somme assicurate superiori a 30 milioni di euro o per le "grandi imprese": La determinazione dei massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Questa flessibilità per le grandi imprese tiene conto delle loro pratiche di gestione e controllo dei rischi già in atto.
Le polizze collettive, che possono essere utilizzate per adempiere all'obbligo, prevedono l'individuazione di classi di rischio con massimali differenziati in base alle esigenze specifiche di copertura.
Valutazione e Liquidazione del Danno: Elementi Chiave
La corretta valutazione del danno e la rapidità nella liquidazione sono fondamentali per la ripresa dell'attività aziendale dopo un evento catastrofale.
Criteri di valutazione dei beni:
Per i beni immobili, il valore da assicurare coincide con il valore di ricostruzione a nuovo. Questo significa l'importo necessario per ricostruire il fabbricato con materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità equivalenti a nuovo. Alcune polizze pagano il valore a nuovo solo dopo l'effettiva ricostruzione.
Per i beni mobili, si considera il costo di rimpiazzo, ovvero il valore necessario a sostituire i beni danneggiati con altri di pari utilità offerti sul mercato.
Per i terreni, il costo di ripristino include i lavori di sgombero, bonifica e recupero delle condizioni meccaniche e topografiche precedenti all'evento.
L'area su cui grava l'immobile non contribuisce al valore da assicurare. La quantificazione del valore dei beni da assicurare è inizialmente lasciata all'assicurato, con verifica da parte dell'impresa solo al momento del sinistro.
Esclusione della regola proporzionale: Una delle innovazioni importanti è che la polizza obbligatoria non applica la regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Ciò significa che se un evento calamitoso danneggia solo una parte dei beni assicurati da un'azienda (ad esempio, un singolo fabbricato), il risarcimento potenziale è pari all'intero danno subito da quel fabbricato, al netto di eventuali limiti e scoperti, senza essere proporzionale alla percentuale che il valore del bene danneggiato rappresenta sul valore complessivo assicurato.
Anticipo sull'indennizzo: Per velocizzare i risarcimenti, le assicurazioni dovranno anticipare il 30% dell’indennizzo subito dopo l'evento catastrofale. Alcune polizze esaminate dall'IVASS già prevedono il riconoscimento di un anticipo sull'indennizzo, solitamente pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che questo raggiunga una soglia minima (es. 15.000/50.000 euro per PMI o 20.000/25.000 euro per clientela retail).
Beni di terzi impiegati dall'impresa: Se l'imprenditore assicura beni di proprietà altrui (ad esempio, in locazione, affitto o comodato), l'indennizzo viene corrisposto al proprietario del bene. Tuttavia, la legge di conversione del DL 39/2025 ha introdotto un vincolo: l'indennizzo percepito deve essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità. Se il proprietario non rispetta tale vincolo, l'imprenditore assicurato ha diritto a un ristoro per il lucro cessante, fino a un massimo del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario. Questo aspetto può comunque generare incertezze e potenziali contenziosi.
Criticità e Esclusioni Rilevanti nella Copertura
Nonostante l'obiettivo di una copertura diffusa, la normativa presenta alcune esclusioni importanti:
Abusi edilizi: Gli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni, o con abusi sorti successivamente alla costruzione, sono esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria. Per questi immobili non sono previsti indennizzi, contributi o agevolazioni pubbliche. È necessaria una chiara definizione di "abuso edilizio" per evitare sorprese.
Beni esclusi: Le scorte di magazzino e, in generale, gli attivi circolanti sono esplicitamente esclusi dalla copertura obbligatoria. Anche i beni immobili in costruzione e i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non rientrano nell'obbligo. Per i beni navali, le fonti suggeriscono l'applicazione della stessa logica che ha escluso i veicoli iscritti al PRA.
Tipologie di danni esclusi: La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti ai beni. Sono esclusi, ad esempio, i danni indiretti come l'interruzione dell'attività (business interruption), sebbene le compagnie possano offrire coperture volontarie aggiuntive. Sono inoltre esclusi i danni causati direttamente dal comportamento attivo dell'uomo, quelli derivanti da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Definizioni degli eventi: Le definizioni delle calamità naturali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) devono essere ampie e univoche per evitare difficoltà interpretative. Alcune esclusioni esplicite dalla polizza obbligatoria riguardano le "bombe d'acqua" (flash floods), le eruzioni vulcaniche, il bradisismo, la subsidenza, le valanghe e le slavine, e il movimento graduale di roccia, detrito o terra. La necessità di chiarezza nel linguaggio contrattuale è un punto su cui IVASS e ANIA stanno lavorando attivamente.
Monitoraggio dei prezzi: Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l'IVASS, è incaricato di monitorare i contratti assicurativi offerti per prevenire fenomeni speculativi sui premi.
In sintesi, la polizza catastrofale obbligatoria introduce un sistema che, pur mutualizzando i rischi, richiede alle imprese una profonda conoscenza dei dettagli contrattuali, delle esclusioni e delle modalità di indennizzo per assicurarsi una protezione effettiva e completa. La possibilità di integrare la copertura obbligatoria con polizze volontarie per i rischi e i beni esclusi diventa una strategia fondamentale per molte realtà imprenditoriali.


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